Regolamento comunale sulla tutela degli animali del Comune di Roma
6 marzo 2013
22 min

Regolamento comunale sulla tutela degli animali del Comune di Roma

Dell’intero regolamento comunale, estraggo solo i titoli e gli articoli di sicuro interesse per i proprietari di cani residenti a Roma. Approvato all’unanimità dal Consiglio di Roma Capitale il 24 ottobre 2005. In vigore dal 9 novembre 2005.

Questo regolamento rappresenta un documento di straordinaria importanza per la tutela del benessere degli animali presenti sul territorio capitolino. Si tratta di uno strumento che fornisce precise indicazioni sulle normative da rispettare, non soltanto per gli animali d’affezione, ma anche per quanto riguarda le numerose specie di animali selvatici che vivono a Roma.

Titolo I – PRINCIPI

Art. I – Profili istituzionali

1. Roma Capitale, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio statuto, promuove il rispetto, la cura e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell’ambiente.

2. Roma Capitale riconosce agli individui e alle specie animali non umane il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.

3. La città di Roma, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, Roma Capitale promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

 Art. 2 – Valori etici e culturali

1. Roma Capitale, in base all’articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali.

2. Roma Capitale opera affinché sia promosso nel sistema educativo e informativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

3. Roma Capitale valorizza la tradizione e la cultura animalista della città e incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 – Competenze di Roma Capitale

1. Roma Capitale esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell’esercizio della tutela, Roma Capitale è l’unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all’applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all’eutanasia per gli animali allo stato libero.

2. In applicazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, Roma Capitale esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di Roma Capitale.

3.  Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi. 

Art. 4 – Tutela degli animali.

1. Roma Capitale riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e ai diritti degli animali e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.

 2. Roma Capitale, in base alla Legge 281/91 e alla conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

3. Roma Capitale si adopera altresì a diffondere e promuovere l’effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

 

Titolo II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 Art. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

 Art. 6 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Roma.

 

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 7 – Obblighi dei detentori di animali

 1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

 2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d’età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell’animale stesso.

6. Il competente Ufficio per la tutela degli animali promuove e incentiva annualmente, anche con l’aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo e i relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 8 – Maltrattamento di animali

1. Ѐ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. Ѐ vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

3. Ѐ vietato tenere cani e altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.

4. Ѐ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici e interspecifici tipici della loro specie.

5. Ѐ vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.

6. Ѐ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

7. Ѐ vietato detenere permanentemente animali in gabbia, a eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e a eccezione di uccelli, piccoli roditori e di quelli detenuti nel Bioparco.

8. Ѐ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

9. Ѐ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.

10. Ѐ vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

11. Ѐ vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

12. Ѐ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

13. Ѐ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

14. Ѐ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato nocivo. L’effettuazione di giochi pirotecnici all’interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.

15. Ѐ vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. Ѐ altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.

16. Ѐ vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l’alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d’inizio e fine del trattamento;

17. Ѐ vietato trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt’uno con l’abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori;

18. Ѐ vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento;

19. Ѐ vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.

25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d’igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L’accesso degli animali domestici all’ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.

26. Ѐ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

27. Ѐ vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.

28. Ѐ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo, di museruole “stringi bocca”, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario “o da un educatore cinofilo iscritto all’Albo regionale degli esperti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2004, n.847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l’animale.

29. Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

31. Ѐ vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentono all’animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

 Art. 10 – Abbandono di animali.

1. Ѐ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

 Art. 11 – Avvelenamento di animali

1. Su in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l’esercizio della caccia e alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

2. L’Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell’area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall’avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 13 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili

1. Ѐ consentito l’accesso degli animali domestici negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Roma secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo 2.

2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore mentre sui mezzi su rotaia la salita e la discesa sono possibili sul primo e sull’ultimo vagone.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente e aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia e animali appartenenti a specie selvatiche, a eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

6. Per la regolamentazione dell’accesso agli arenili dedicati entro il 31 marzo di ogni anno, l’Ufficio competente per la tutela degli animali proporrà le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine.

7.Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

 Art. 17 – Smarrimento – rinvenimento – affido

1. In caso di smarrimento di un animale, il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati, è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio e al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda i cani, la comunicazione va effettuata al canile municipale.

3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio e al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda cani e gatti, la comunicazione va effettuata anche al canile municipale, mentre per i selvatici va effettuata ai centri di recupero autorizzati dalla Provincia.

4. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell’animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da  personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni, che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell’intervento.

5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

 

Titolo IV – CANI

Art. 26 – Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all’aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 28.

2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con  almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell’ingresso.

3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un’adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

 4. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga all’articolo 12 del Regolamento di polizia urbana, è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine dalle fontane pubbliche.

Art. 27 – Divieto di detenzione a catena

1. Ѐ vietato detenere cani legati o a catena. Ѐ permesso, per periodi di tempo non superiori a otto ore nell’arco della giornata, detenere i cani a una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 28 – Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superfice di metri quadrati 4.

Art. 29 – Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi.

2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l’uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle forze dell’ordine, dalle forze armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

4. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 30 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, a eccezione di quelli dove sia espressamente vietato, previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali, mediante apposita segnaletica che riporti l’indicazione dell’area verde accessibile ai cani più vicina.

2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono, comunque, condotti con guinzaglio e museruola.

3. Ѐ vietato l’accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.

4. In deroga al Regolamento di Polizia cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tal esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono, comunque, condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 31 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell’ambito di giardini, parchi e altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall’Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

Art. 32 – Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti)

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio di Roma Capitale.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono, comunque, condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 33 – Cani liberi accuditi

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 maggio 2001 n. 5, il Comune di Roma riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.

2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all’Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l’onere della gestione volto a garantire all’animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.

3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale.

4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all’anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell’associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura “cane libero accudito”, recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell’animale.

5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale e dall’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

Art. 34 – Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi e in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l’insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 35 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani, deve presentare richiesta al Sindaco. L’autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell’Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.

2. All’atto della domanda, il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati e una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi a esaltare l’aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri, in funzione all’entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 36 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile comunale o con garante un’associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica, l’Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l’operazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.