La Lav rende noto che il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha emanato una nota con la quale ha tentato di riaprire la possibilità di tagliare code e orecchie ai cani, in particolare quelli utilizzati in ambito venatorio. Ma, il divieto di interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi, è stato sancito dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata dall’Italia con la legge 201 del dicembre scorso, in vigore dal prossimo 1° luglio. Il ministro, facendo riferimento al comma 2 dell’articolo 10 della Convenzione europea, asserisce che, fermo restando il divieto assoluto di praticare tali interventi, sussiste tuttavia la possibilità di procedere al taglio della coda su cani impegnati in alcune attività di lavoro. Le uniche eccezioni al divieto di taglio di coda e orecchie sono autorizzate solamente nel caso in cui un veterinario consideri un intervento non curativo necessario per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse di un determinato animale. L’interesse da tutelare dunque è quello di un determinato animale, di un particolare soggetto, non di una categoria di cani impiegati per una particolare attività.