Ordinanza contingibile e urgente, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani
18 settembre 2013
11 min

Ordinanza contingibile e urgente, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

Di seguito il testo integrale della nuova ordinanza del ministero della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre, diretta ai proprietari degli amici a quattro zampe e in vigore per dodici mesi…

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto l’articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive

modificazioni;

Visto l’articolo 32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e

successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da

compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  ratificata

dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201,  recante  «Ratifica

ed esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli

animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’

norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in

materia di animali  d’affezione  e  prevenzione  del  randagismo»,  e

successive modificazioni;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

e successive modificazioni;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28

febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell’accordo  tra  il

Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e

Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di

benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle

politiche   sociali   del   3   marzo   2009   concernente    «Tutela

dell’incolumita’  pubblica  dall’aggressione  dei  cani»,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009,

n. 68;

Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle

politiche sociali del 26 novembre 2009,  recante  percorsi  formativi

per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l’ordinanza del Ministro della  salute  del  22  marzo  2011,

«Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza

del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3

marzo  2009   concernente   la   tutela   dell’incolumita’   pubblica

dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l’ordinanza del Ministro della  salute  del  4  agosto  2011,

«Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della  salute  e

delle  politiche  sociali  3  marzo  2009,  concernente   la   tutela

dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani, come  modificata

dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo  2011»,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell’8  settembre

2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere  la  necessita’  di  adottare

disposizioni cautelari volte alla  tutela  dell’incolumita’  pubblica

dall’aggressione dei  cani  a  causa  del  verificarsi  di  incidenti

soprattutto in ambito domestico legati  alla  non  corretta  gestione

degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione  di  una  disciplina

normativa organica in materia, rafforzare il sistema  di  prevenzione

del  rischio  di  aggressione  da  parte  di  cani  basato  non  solo

sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e  detentori

di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro

capacita’ di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella  seduta

del 26 luglio 2013 ha approvato un  disegno  di  legge  recante,  tra

l’altro, delega  per  la  disciplina  della  tutela  dell’incolumita’

personale dall’aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare  la  durata  dell’efficacia  della

presente ordinanza in 12  mesi,  stante  la  pendenza  dell’iter  del

predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8  luglio  2013,  recante  delega  di

attribuzioni del Ministro della salute al  Sottosegretario  di  Stato

On.le  Paolo  Fadda,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

 

Ordina:

 

Art. 1

 

1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere,

del  controllo  e  della  conduzione  dell’animale  e  risponde,  sia

civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,  animali  o

cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di

sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali

o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti

misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a

mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree  urbane  e  nei

luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani  individuate

dai comuni;

b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da  applicare

al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o  animali  o

su richiesta delle autorita’ competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   sue

caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle

specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al

contesto in cui vive.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano

raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei  alla  raccolta

delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in

conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di

un attestato  di  partecipazione  denominato  patentino.  I  percorsi

formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi

veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi

della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali  dei

medici veterinari, facolta’  di  medicina  veterinaria,  associazioni

veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.  Il  comune,  su

indicazione  del  servizio  veterinario   ufficiale,   individua   il

responsabile  scientifico  del  percorso  formativo  tra   i   medici

veterinari esperti in comportamento animale o  appositamente  formati

dal Centro di  referenza  nazionale  per  la  formazione  in  sanita’

pubblica veterinaria,  istituito  presso  l’Istituto  zooprofilattico

sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

6.  Il  medico  veterinario   libero   professionista   informa   i

proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita’  di  percorsi

formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi

veterinari dell’azienda sanitaria locale  la  presenza,  tra  i  suoi

assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in

quanto impegnativi per la corretta  gestione  ai  fini  della  tutela

dell’incolumita’ pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base

di altri criteri di rischio i  comuni,  su  indicazione  dei  servizi

veterinari,  decidono,  nell’ambito  del  loro  compito   di   tutela

dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno  l’obbligo

di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi  formativi

sono a carico del proprietario del cane.

 

 

 

 

 

 

Di seguito il testo integrale della nuova ordinanza del ministero della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre, diretta ai proprietari degli amici a quattro zampe e in vigore per dodici mesi…

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto l’articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive

modificazioni;

Visto l’articolo 32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e

successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da

compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  ratificata

dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201,  recante  «Ratifica

ed esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli

animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’

norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in

materia di animali  d’affezione  e  prevenzione  del  randagismo»,  e

successive modificazioni;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

e successive modificazioni;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28

febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell’accordo  tra  il

Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e

Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di

benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle

politiche   sociali   del   3   marzo   2009   concernente    «Tutela

dell’incolumita’  pubblica  dall’aggressione  dei  cani»,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009,

n. 68;

Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle

politiche sociali del 26 novembre 2009,  recante  percorsi  formativi

per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l’ordinanza del Ministro della  salute  del  22  marzo  2011,

«Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza

del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3

marzo  2009   concernente   la   tutela   dell’incolumita’   pubblica

dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l’ordinanza del Ministro della  salute  del  4  agosto  2011,

«Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della  salute  e

delle  politiche  sociali  3  marzo  2009,  concernente   la   tutela

dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani, come  modificata

dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo  2011»,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell’8  settembre

2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere  la  necessita’  di  adottare

disposizioni cautelari volte alla  tutela  dell’incolumita’  pubblica

dall’aggressione dei  cani  a  causa  del  verificarsi  di  incidenti

soprattutto in ambito domestico legati  alla  non  corretta  gestione

degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione  di  una  disciplina

normativa organica in materia, rafforzare il sistema  di  prevenzione

del  rischio  di  aggressione  da  parte  di  cani  basato  non  solo

sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e  detentori

di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro

capacita’ di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella  seduta

del 26 luglio 2013 ha approvato un  disegno  di  legge  recante,  tra

l’altro, delega  per  la  disciplina  della  tutela  dell’incolumita’

personale dall’aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare  la  durata  dell’efficacia  della

presente ordinanza in 12  mesi,  stante  la  pendenza  dell’iter  del

predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8  luglio  2013,  recante  delega  di

attribuzioni del Ministro della salute al  Sottosegretario  di  Stato

On.le  Paolo  Fadda,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

 

Ordina:

 

Art. 1

 

1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere,

del  controllo  e  della  conduzione  dell’animale  e  risponde,  sia

civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,  animali  o

cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di

sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali

o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti

misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a

mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree  urbane  e  nei

luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani  individuate

dai comuni;

b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da  applicare

al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o  animali  o

su richiesta delle autorita’ competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   sue

caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle

specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al

contesto in cui vive.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano

raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei  alla  raccolta

delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in

conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di

un attestato  di  partecipazione  denominato  patentino.  I  percorsi

formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi

veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi

della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali  dei

medici veterinari, facolta’  di  medicina  veterinaria,  associazioni

veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.  Il  comune,  su

indicazione  del  servizio  veterinario   ufficiale,   individua   il

responsabile  scientifico  del  percorso  formativo  tra   i   medici

veterinari esperti in comportamento animale o  appositamente  formati

dal Centro di  referenza  nazionale  per  la  formazione  in  sanita’

pubblica veterinaria,  istituito  presso  l’Istituto  zooprofilattico

sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

6.  Il  medico  veterinario   libero   professionista   informa   i

proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita’  di  percorsi

formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi

veterinari dell’azienda sanitaria locale  la  presenza,  tra  i  suoi

assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in

quanto impegnativi per la corretta  gestione  ai  fini  della  tutela

dell’incolumita’ pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base

di altri criteri di rischio i  comuni,  su  indicazione  dei  servizi

veterinari,  decidono,  nell’ambito  del  loro  compito   di   tutela

dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno  l’obbligo

di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi  formativi

sono a carico del proprietario del cane.